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Chi è legittimato ad impugnare gli atti autorizzativi di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti?

Non basta essere residenti nelle vicinanze: occorre anche dare prova del danno che ne deriva. Lo ha stabilito il Tar Basilicata con la sentenza n. 324 del 2018.

Un gruppo di cittadini aveva impugnato la delibera della Giunta della Regione Basilicata con la quale era stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della piattaforma per il trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione con recupero di energia, ubicata in località S. Nicola del Comune di Melfi.

Il ricorso però è stato dichiarato inammissibile.
I giudici hanno evidenziato come i ricorrenti hanno solo provato di essere residenti, ma non può essere la residenza in un Comune, sprovvista di qualsiasi altro riferimento, l’unico elemento atto a radicare la legittimazione al ricorso. In particolare, la mera vicinanza di un fondo ad una discarica o ad un impianto di trattamento di rifiuti non legittima di per sé il proprietario frontista ad impugnare il provvedimento autorizzativo dell’opera, essendo necessaria anche la prova del danno che egli da questa possa ricevere. In altri termini, il mero collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a legittimare il suo proprietario a chiedere al TR di esercitare il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione.

Avv. Vittorio Fiasconaro