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Il Comune deve risarcire il cittadino cui ha negato illegittimamente il rilascio di un permesso a costruire.

Il TAR Palermo ha ribadito il principio per cui la perdita della potenzialità edificatoria dell’area a opera di un illegittimo provvedimento di diniego del titolo abilitativo configura un danno ingiusto, ammesso alla tutela risarcitoria per equivalente, in quanto la tutela di annullamento non è assolutamente sufficiente ad assicurare la reintegrazione della situazione giuridica soggettiva del privato, laddove la sopravvenuta disciplina urbanistica renda impossibile il rilascio di un provvedimento conforme all’originaria istanza.
Il caso era quello di due privati proprietari di un terreno costituente – di fatto – fondo intercluso, in quanto rimasto non edificato in un’area assoggettata all’onere di preventiva lottizzazione ma munita delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il Comune aveva negato il diritto di costruire ritenendo non sussistenti le caratteristiche del fondo intercluso. I privati avevano impugnato il diniego e vinto la causa, ma dopo che una nuova disciplina di Prg aveva per il futuro escluso l’edificabilità avendo previsto sul fondo un’area di verde attrezzato.
I Giudici hanno chiarito che in questi casi potrebbe non sussistere la responsabilità dell’Ente laddove ci fosse stata una particolare complessità dei fatti o un contrasto giurisprudenziale, che andasse al di là della fisiologica dialettica esegetica, in merito ai presupposti che devono sussistere perché un permesso di costruire possa essere rilasciato in mancanza della previa adozione di un piano attuativo, pur richiesta dallo strumento urbanistico. Ma nel caso in questione tali circostanze non sussistevano.
Per tale ragione è stata dichiarata la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie di illecito, avendo la pubblica amministrazione, mediante l’adozione colposa di un provvedimento illegittimo, cagionato alle ricorrenti un danno non più riparabile mediante riedizione del potere amministrativo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina di piano (il che preclude anche la condanna al risarcimento del danno in forma specifica); è stata così accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario.

La liquidazione di detto danno può avere ad oggetto astrattamente le seguenti voci:

il danno legato alla perdita della originaria vocazione edificatoria
il danno consistente nel mancato guadagno che sarebbe potuto derivare dalla vendita dell’immobile oggetto della concessione
i costi per la realizzazione dei progetti
il danno per mancata disponibilità degli alloggi e per il mancato investimento degli utilli

Secondo il TAR non sono invece risarcibili le potenziali utilizzazioni dell’immobile che attengono ad ipotesi meramente eventuali, nè il valore dell’area e questo perché il terreno permane nella proprietá dei ricorrenti.

È stato anche chiarito che i proprietari hanno la facoltà di chiedere all’amministrazione comunale di valutare una eventuale variante alla nuova disciplina urbanistica per consentire il pieno soddisfacimento della propria situazione giuridica. E tale istanza appare anche opportuna al fine di non dare un contributo causale allo stesso danno subito; il che potrebbe comportare la riduzione o addirittura l’eliminazione del risarcimento.

La sentenza del TAR Palermo è la n. 992 del 2018.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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