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Venti, secondo il Tar Palermo (ordinanza n. 1478 del 2017).

E tale limite opera sia per le prime classi di formazione sia per le classi successive.

La norma che dispone tale regola è l’art. 5 del Dpr n. 81/2009.

Nel caso in cui la classe risulti costituita da un numero maggiore di alunni, occorre impugnare il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico ha disposto la formazione della stessa classe,e laddove l’atto non sia conosciuto si potrà far decorrere il termine dal giorno di inizio delle lezioni; in questa circostanza infatti viene a risultare evidente quale sia il numero di studenti assegnati.

Il Tar disporrà entro pochi giorni il riesame del provvedimento fissando un termine breve e il Dirigente Scolastico sarà costretto a riorganizzare la distribuzione degli alunni.

Sulla base del principio fissato, sarà opportuno consultare il provvedimento di costituzione della classe prima dell’inizio delle lezioni, anche tramite apposito accesso agli atti; e ciò al fine di minimizzare e ridurre i disagi derivanti dalla modifica della composizione della classe.

Avv. Vittorio Fiasconaro