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Uno studente di Scandiano (RE) frequentante la prima media, in esito allo scrutinio del 11 giugno 2018 è stato giudicato non ammissibile alla classe seconda. L’alunno aveva riportato – unico della sua classe – sette insufficienze, di cui una grave.
Dopo avere proposto ricorso al TAR e avere ottenuto una ordinanza cautelare negativa, ha proposto appello al Consiglio di Stato.

I giudici hanno dato ragione allo studente, e hanno disposto l’ammissione alla seconda classe della scuola (ordinanza n. 5169 del 2018).

Ciò sulla base del fatto che l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (così la circolare cit. a pag. 3 ult. cpv.).

L’ordinanza suscita perplessità.

Il principio per cui il giudizio di ammissione debba fare riferimento a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico non trova fondamento né nella legge né nella circolare n. 1865.

L’art. 6  della L. 62 del 2017 dispone così:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Il comma 2 dunque consente pacificamente di non ammettere alla classe successiva, a condizione che la motivazione sia adeguata, cioé che tenga conto di tutti gli aspetti del percorso scolastico.

La circolare n. 1865 peraltro appare contraddittoria perché (prima) dispone che l’ammissione vada di norma deliberata anche in caso di insufficienze in più discipline (con ciò discostandosi dall’art. 6 della L. 62/2017); poi (più avanti) dispone che in caso di insufficienze in più materie il consiglio di classe può deliberare la non ammissione.

Il problema sta dunque probabilmente nel tenore della circolare, che andrebbe sicuramente rivista dal Ministero. Tale situazione (testo della circolare e contenuto della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato) determina la conseguenza che qualunque decisione assunta (in questo modo) appare censurabile, con l’effetto di provocare incertezza operativa e con il rischio che (per evitare responsabilità) i docenti si orienteranno a disporre sempre e comunque l’ammissione.

Avv. Vittorio Fiasconaro