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Si. Il Consiglio di Stato ha affermato che spetta all’alunno e/o ai genitori il diritto di modificare nel corso dell’anno scolastico la decisione sulla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento di religione, anche modificando l’opzione comunicata all’inizio (sentenza n. 4634 del 2018 che ha confermato la precedente pronuncia del Tar Molise n. 289/2012).

La normativa vigente (esaminata nella sentenza) apparentemente disciplina la questione in modo diverso. Riguardo all’opzione sull’esonero o meno, l’art. 9, comma 2, l. 25 marzo 1985, n. 121 dispone che all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Poi però l’art. 2, comma 1, lettera b), del d.p.r. 751/1985 stabilisce che la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Il Consiglio di Stato ritiene che l’interpretazione di tale norma debba essere operata alla luce dei principi costituzionali. E questo perchè  l’insegnamento della religione cattolica deve essere «impartito in conformità alla dottrina della Chiesa», sicché si pone un problema di libertà di coscienza e di religione per gli alunni non aderenti a tale dottrina, non attenendo l’insegnamento in questione genericamente alla sfera culturale e non essendo esso assimilabile agli altri insegnamenti. Proprio per tale ragione l’ora di religione non è materia curricolare obbligatoria, il voto dell’insegnante di religione non si esprime in termini numerici, né esso concorre alla determinazione della media di profitto scolastico finale, ed è prevista la relativa facoltà di esonero.

Alla luce di questi principi, le norme indicate vanno interpretate alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, e quindi nel senso che il termine ancorato all’atto dell’iscrizione al singolo anno scolastico è solo funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, ma non può impedire una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico.

Infatti, tale scelta costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo, rispettivamente della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, implicanti il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, quale esplicazione delle menzionate libertà fondamentali di rango costituzionale insuscettibili di essere sottoposti a condizione o a termini che ne impediscano l’esercizio pieno e senza discriminazione tra gli aderenti alla religione cattolica, gli aderenti ad altre confessioni e/o i non credenti.

Successivamente ai fatti di causa, è stato emanato il Dpr 175/2012 che dà esecuzione alla nuova Intesa fra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012. Tale D.p.r. riproduce le medesime disposizioni contenute  nel precedente D.p.r. 751 del 1985, e dunque il principio interpretativo enucleato dal Consiglio di Stato appare applicabile anche alla nuova normativa.

Avv. Vittorio Fiasconaro