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Inps condannato: l’assegno straordinario di sostegno è cumulabile con l’indennità quale amministratore di società.

Il Tribunale di Palermo sez. Lavoro con la sentenza n. 2922 del 8 10 2018 ha condannato l’Inps a restituire le somme trattenute al pensionato che aveva fruito dell’assegno straordinario di sostegno al reddito del settore bancario, sul presupposto (risultato errato) che le stesse non erano cumulabili con l’indennità di amministratore di una società commerciale.

Il Giudice – accogliendo in toto le difese dell’avv. Vittorio Fiasconaro, che assisteva il ricorrente – ha infatti stabilito che tale indennità è assimilabile al reddito di lavoro dipendente e non al reddito di lavoro autonomo (come pretendeva Inps).

La sentenza ha anche chiarito che l’omessa comunicazione al Fondo di gestione di tale indennità è irrilevante, laddove riferita ad una attività già in corso al momento del prepensionamento.

Avv. Vittorio Fiasconaro