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No.

Il Tar Palermo (con ordinanza n. 598 del 29 06 2018, e dunque in sede cautelare) ha ritenuto che nessuna norma positiva subordini il rilascio di tale titolo al pagamento della sanzione.

Il caso era il seguente.

Il Comune di Santa Flavia, avendo accertato (a carico di una attività di ristorazione) una occupazione di suolo pubblico maggiore di quella autorizzata ingiungeva lo sgombero. Sul presupposto di una mancata tempestiva ottemperanza, ingiungeva successivamente il pagamento della somma di Euro 20000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria inflitta per violazione qualificata come edilizia.

Allorquando la ditta ha presentato domanda di rinnovo per l’autorizzazione alla occupazione dell’area (già in precedenza concessa) il Comune sospendeva il rilascio condizionandolo al previo pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Lo studio dell’avv. Vittorio Fiasconaro impugnava al Tar tale risposta e i Giudici (in sede cautelare) hanno sospeso  l’efficacia dell’atto, ritenendo (ad un primo esame della vicenda) che nessuna norma consente di subordinare il rilascio dell’autorizzazione al pagamento della sanzione.

Avv. Vittorio Fiasconaro