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Si può applicare in modo retroattivo la sanzione pecuniaria prevista per gli abusi edilizi?

No. Il Tar Napoli con la sentenza n. 897 del 2017 ha fornito alcuni chiarimenti.

Il punto di partenza è l’art. 31 del Testo Unico Edilizia che così dispone:

“3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. […]

  1. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima […].

La sanzione pecuniaria è stata introdotta con la Legge 164 del 2014. E la questione è la seguente: si può applicare ad abusi commessi prima della sua entrata in vigore?

Il Tar Napoli ritiene, in base ad un’interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (ex art. 1 l. 689/1981), oltre che del principio di colpevolezza delle medesime che la disposizione normativa sia applicabile anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della legge L. 11 novembre 2014, n. 164 purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 gg. a decorrere dall’entrata in vigore della medesima L. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014). E dunque, la sanzione si applica agli abusi per i quali l’accertamento di inottemperanza sia stato effettuato dopo l’11 febbraio 2015.

Qualunque ordinanza che applica la sanzione ad abusi il cui accertamento di inottemperanza sia stato effettuato prima dell’11 febbraio 2015 sarà dunque illegittima. E questo perché il comportamento sanzionato non è l’abuso in sé ma la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

Per quanto riguarda invece gli accertamenti di inottemperanza effettuati dopo l’11 febbraio 2015, si devono fare alcune osservazioni.

La sentenza del Tar Napoli ritiene legittime le sanzioni pecuniarie applicate agli stessi, ma la cosa non appare così sicura. Infatti, i Giudici campani vanno a presupporre la implicita introduzione della facoltà di eseguire spontaneamente la demolizione dell’abuso nell’arco temporale di 90 giorni dal 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della disposizione) all’11 febbraio 2015. E ciò per potere giustificare logicamente l’inflizione della sanzione ad un soggetto che abbia avuto (in teoria) la possibilità di evitarla effettuando la demolizione spontanea dell’immobile. Ma nella realtà nessuna disposizione della L. 164 del 2014 introduceva tale facoltà, né esplicitamente né implicitamente. Non solo: la giurisprudenza è pacifica in ordine al fatto che con il mero decorso di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione la sanzione del trasferimento in proprietà al Comune si effettua automaticamente ope legis. Orbene, a fronte di tale interpretazione granitica, l’iniziativa di eseguire la demolizione spontanea dopo il 12 novembre 2014 appare essere a sua volta un abuso, perché si va ad incidere su un bene che non è più del precedente proprietario ma ormai del Comune.

L’interpretazione adottata dal Tar Napoli dunque (sotto questo secondo profilo) non convince.

E appare più logico sposare la tesi per cui la sanzione economica può essere applicata solo in relazione ad abusi commessi dopo il 12 novembre 2014, perché solo in tali casi il responsabile ha la piena possibilità di decidere quali siano le conseguenze delle proprie azioni. In tal senso andrà valutata la compatibilità della norma in questione con l’art.41 della Costituzione e con l’art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

 

Avv. Vittorio Fiasconaro