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Il ricorrente, in qualità di candidato alla carica di Sindaco collocato al terzo posto nella competizione elettorale per l’elezione del Sindaco di un Comune siciliano aveva  inoltrato, alla Sottocommissione Elettorale un’istanza volta ad ottenere l’accesso ai seguenti documenti:

a) istanza di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco unitamente a tutte le sottoscrizioni di elettori, in riferimento alla lista che aveva vinto le elezioni

b) istanza di presentazione della candidatura a Sindaco unitamente a tutte le sottoscrizioni di elettori, in riferimento alla lista arrivata seconda.

La predetta istanza era stata riscontrata  mediante la consegna di copia della documentazione richiesta a eccezione delle liste dei sottoscrittori dei quali veniva consegnata copia nella quale erano stati oscurati i dati relativi alle generalità.

Era stato così proposto ricorso innanzi al Tar Palermo che lo ha accolto.

E ciò, in particolare, sulla base del  D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il quale all’art.65 stabilisce che “1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

(…)

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

(…)

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

(…)

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute”.

Alla luce di questa norma il Collegio ha ritenuto che i documenti afferenti alla competizione elettorale sono, in quanto tali, pubblici e che l’elenco dei sottoscrittori delle liste poiché confluisce negli atti della competizione elettorale non possa essere sottratto all’accesso senza porre in discussione il principio di pubblicità degli atti della competizione elettorale.

La sentenza (n. 610 del 2018) ha così stabilito che è illegittimo il diniego parziale del rilascio dell’elenco dei sottoscrittori delle liste concorrenti al richiedente che è legittimato a richiederne l’ostensione in quanto candidato Sindaco appartenente a una lista concorrente al fine dell’esercizio dei diritti politici di cui è titolare.

Avv. Vittorio Fiasconaro

 

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